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Regesto

Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l'obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l'esistenza di un onere troppo grave deve essere negata laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso (precisazione della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI