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Regesto

Contributi statali a partiti politici per le spese sostenute in vista di un'elezione; art. 4 Cost.; libertà di voto e di elezione.
Libertà di voto e di elezione, principio dell'uguaglianza e divieto di discriminazione; obbligo di neutralità in caso di interventi della collettività pubblica (consid. 2); portata del principio dell'uguaglianza di trattamento nell'ambito dei diritti politici (consid. 5a).
Condizioni per un differenziato trattamento dei partiti, in funzione del successo elettorale, nello stabilire l'ammontare dei contributi statali per le elezioni (consid. 5b e c).
È contrario alla Costituzione limitare il rimborso delle spese per la stampa delle liste elettorali ai soli partiti che hanno ottenuto almeno 7,5% dei suffragi spettanti alle liste per circondario elettorale (consid. 6).
Rifiutare il contributo pubblico a piccoli partiti che non hanno ottenuto almeno 5 seggi all'elezione del Gran Consiglio è incompatibile con la libertà di voto e di elezione (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 Cost.