Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LAVS.
- Gli onorari percepiti dai primari, dai viceprimari e dai medici in capo per le cure stazionarie prestate ai pazienti degenti in camera privata degli istituti ospedalieri del Canton Ginevra costituiscono redditi provenienti da un'attività lucrativa dipendente.
- Viceversa, configurano redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente gli onorari che i medici in capo percepiscono per i trattamenti ambulatori applicati ai pazienti nello studio privato messo a loro disposizione dall'istituto ospedaliero.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LAVS