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Regesto

Art. 38 n. 4 CP, art. 55 cpv. 2, 3 e 4 CP; ricollocamento, revoca della sospensione dell'espulsione a titolo di prova.
La decisione di revocare la sospensione dell'espulsione a titolo di prova accordata in virtù dell'art. 55 cpv. 2 CP è impugnabile tramite ricorso di diritto amministrativo. Conversione a causa dell'indicazione errata delle vie di ricorso (consid. 1a).
Casi in cui è possibile prospettare il ricollocamento nonché la revoca della sospensione dell'espulsione a titolo di prova. Se, dopo la liberazione condizionale e la sospensione dell'espulsione, le condizioni personali e psichiche dell'interessato dovessero modificarsi in modo tale da far temere il rischio di recidiva, esse non provocherebbero né il ricollocamento né la revoca della sospensione dell'espulsione (consid. 2 e 3).

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Articolo: Art. 38 n. 4 CP, art. 55 cpv. 2, 3 e 4 CP, art. 55 cpv. 2 CP