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Regesto

Art. 636 CC; convenzioni circa eredità non devolute.
Una convenzione ai sensi dell'art. 636 cpv. 1 CC può avere quale oggetto un accordo tra i futuri coeredi in merito alla ripartizione di alcuni beni o diritti della successione (consid. 1 e 2).
Relazione tra un testamento e il consenso dato dal "de cujus" alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 636 cpv. 1 CC (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 636 cpv. 1 CC, Art. 636 CC