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Regesto

Responsabilità del mandatario (art. 398 cpv. 2 CO).
Nell'ambito della determinazione del pregiudizio derivante dalla cattiva esecuzione del mandato, occorre tenere conto anche dei vantaggi patrimoniali che la violazione contrattuale ha procurato ai mandanti (compensatio lucri cum damno). Incombe al mandatario l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di tali vantaggi (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 398 cpv. 2 CO