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Regesto

Art. 79 cpv. 2 LEF; eccezioni contro decisioni di condanna pronunciate in altri Cantoni.
Se una cassa malati di un Cantone diverso da quello in cui ha luogo l'esecuzione rigetta, con la decisione sull'obbligo di pagamento, l'opposizione interposta dall'assicurato, le eccezioni dell'art. 81 cpv. 2 LEF continuano a sussistere e occorre iniziare la procedura di cui all'art. 79 cpv. 2 LEF (consid. 2).
Nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 cpv. 2 LEF l'Ufficio di esecuzione deve limitarsi ad esaminare se le dichiarazioni del debitore sono formalmente ammissibili quali eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 79 cpv. 2 LEF, art. 81 cpv. 2 LEF