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Regesto

Coazione sessuale, pressioni di natura psicologica (art. 189 cpv. 1 CP); commisurazione della pena (art. 63 CP).
Circostanze in cui è adempiuta una pressione di natura psicologica quando le vittime sono dei minori (consid. 2a e b; conferma e chiarimento della giurisprudenza).
La coazione sessuale risultante da pressioni di natura psicologica non è in linea di principio meno grave di quella perpetrata ricorrendo alla minaccia o alla violenza (consid. 3a).
Le "pre-condanne" da parte dei media ai danni d'indiziati devono essere valutate adeguatamente come circostanze attenuanti della pena. È stata lasciata indecisa la questione se l'intromissione, senza "pre-condanne", dei media debba influire sulla commisurazione della pena (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 189 cpv. 1 CP, art. 63 CP