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Regesto

Art. 19 cpv. 1 lett. a LPP, art. 23 dell'ordinanza 2 marzo 1987 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CFP): Diritto a una rendita vedovile.
Interpretazione della legge e degli statuti.
Il diritto alla prestazione presuppone la sussistenza al momento del decesso dell'assicurato e il perdurare dopo questo momento di un obbligo legale o convenzionale di mantenimento a carico della vedova.
Quesito di sapere se i figliastri rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LPP lasciato insoluto.

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referenza

Articolo: Art. 19 cpv. 1 lett. a LPP