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Regesto

Direttive zurighesi sull'interruzione non punibile della gravidanza; art. 49 cpv. 1 Cost., art. 119 CP.
Preminenza del diritto federale (consid. 2).
Non è conciliabile con l'art. 119 cpv. 1 CP esigere, sulla base di una direttiva cantonale, per un'interruzione della gravidanza dopo la dodicesima settimana, oltre al previsto parere medico, un secondo parere di un medico specialista che confermi l'esistenza del pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica per la gestante (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 49 cpv. 1 Cost., art. 119 CP, art. 119 cpv. 1 CP