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Regesto

Sospensione del procedimento giusta l'art. 38 cpv. 1 della Convenzione di Lugano.
In presenza di un cosiddetto "giudizio con riserva" (Vorbehaltsurteil), emanato secondo il diritto di procedura civile tedesco, il giudice svizzero dell'esecuzione non può sospendere la procedura, dal momento che il procedimento successivo (Nachverfahren), che costituisce la condizione risolutiva di tale giudizio, non configura un rimedio ordinario ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CL (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 38 cpv. 1 CL