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Regesto

Art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS; art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 5 seconda frase nonché art. 10 cpv. 1, 2 e 3 LAVS: Qualifica, per quel che concerne l'obbligo contributivo, dei contributi assegnati dal Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche.
I contributi assegnati dal Fondo nazionale ai ricercatori non costituiscono reddito determinante soggetto a contribuzione, siano essi designati borse o sussidi alla ricerca e contengano essi o meno un contributo personale al proprio mantenimento (consid. 2-4).

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referenza

Articolo: art. 10 cpv. 1, 2 e 3 LAVS