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Regesto

Realizzazione della quota che spetta a un debitore dalla liquidazione di una società semplice; decisione dell'autorità cantonale di vigilanza di sciogliere e liquidare la società semplice; requisito della disdetta del contratto societario nei confronti di tutti i membri della società (art. 10 cpv. 2 RDC; art. 545 cpv. 1 n. 3 CO).
Quando l'autorità cantonale di vigilanza ordina lo scioglimento della società semplice e la realizzazione del suo patrimonio, la società entra nello stadio della liquidazione. Non occorre un'ulteriore disdetta del contratto societario nei confronti di tutti i membri (precisazione della giurisprudenza DTF 52 III 4 segg.; consid. 1.5 e 1.6).

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referenza

Articolo: art. 545 cpv. 1 n. 3 CO