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Regesto

Diritto internazionale privato sul fallimento internazionale (art. 166 segg. LDIP); capacità processuale di una massa fallimentare straniera.
Il riconoscimento di un decreto straniero di fallimento non può essere domandato in Svizzera a titolo pregiudiziale (consid. 5.1).
A meno di aver fatto riconoscere preliminarmente in Svizzera il decreto di fallimento pronunciato all'estero, la massa fallimentare straniera non è legittimata a introdurre in Svizzera un'azione di diritto materiale contro l'asserito debitore del fallito (consid. 9).