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Regesto a

Art. 15 cpv. 2, art. 61 lett. a, art. 307 cpv. 2 e 3 e art. 312 cpv. 1 CPP; obbligo della polizia di informare il Ministero pubblico nella procedura dell'istruzione penale.
La polizia deve informare il Ministero pubblico dell'identità delle persone implicate in un reato nella misura in cui le è nota. Ciò vale di principio anche quando il Ministero pubblico conduce un'istruzione contro un funzionario di polizia (consid. 2.1-2.4).

Regesto b

Art. 149 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, c ed e cpv. 6 come pure art. 150 cpv. 1, 2, 3 e 4 CPP; garanzia dell'anonimato nella procedura dell'istruzione penale.
Il senso e lo scopo della garanzia dell'anonimato nella procedura istruttoria è il mantenimento del segreto dell'identità della persona interessata nei confronti delle persone che potrebbero causarle un pregiudizio. Il diritto all'anonimato non è dato nei confronti delle autorità, come il Ministero pubblico o il Tribunale, ma soltanto riguardo alle persone che potrebbero rappresentare una minaccia (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 312 cpv. 1 CPP