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Regesto

Art. 135 cpv. 3 e art. 439 cpv. 1 CPP; rimedio giuridico federale che il difensore d'ufficio può esperire per contestare l'entità della retribuzione riconosciutagli nell'ambito di una procedura di liberazione condizionale.
Conformemente all'art. 439 cpv. 1 primo periodo CPP, la procedura di liberazione condizionale e i rimedi giuridici non sono disciplinati direttamente dal CPP. L'art. 135 cpv. 3 CPP permette comunque al difensore d'ufficio, che non è parte né partecipante al procedimento, di inoltrare un reclamo per contestare la decisione relativa alla sua retribuzione e indica l'autorità di reclamo competente. Questa disposizione regola i rimedi giuridici a disposizione del difensore d'ufficio in relazione alla retribuzione del suo lavoro, senza distinzioni in base alla causa penale in questione. Si tratta di una norma speciale riservata dall'art. 439 cpv. 1 secondo periodo CPP, di modo che è applicabile anche in materia di esecuzione delle pene e delle misure (consid. 1.1).
Se l'autorità penale ha stabilito la retribuzione del difensore d'ufficio per la procedura sia di prima sia di seconda istanza cantonale, la via di ricorso esperibile è quella prevista dall'art. 135 cpv. 3 lett. b CPP per la totalità della retribuzione. L'autorità di reclamo competente è il Tribunale penale federale, più precisamente la Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LOAP), a cui spetta statuire sulla retribuzione di prima come pure di seconda istanza cantonale (consid. 1.2).

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Articolo: Art. 135 cpv. 3 e art. 439 cpv. 1 CPP, art. 135 cpv. 3 lett. b CPP, art. 37 cpv. 1 LOAP