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Regesto

Art. 422, 423 cpv. 1, art. 424 e 426 cpv. 1 e 3 lett. a CPP; nozione di spese procedurali; regolamentazione legale degli emolumenti; direttive interne; giustificativi dei disborsi.
Nozione di spese procedurali; delimitazione tra emolumenti e disborsi (consid. 9.5.1).
I costi della carcerazione preventiva o della carcerazione di sicurezza non costituiscono dei disborsi giusta l'art. 422 CPP. Non possono essere posti a carico dell'imputato sulla base dell'art. 426 cpv. 1 CPP. I costi della sorveglianza a scopo di sicurezza durante una degenza ospedaliera devono essere equiparati ai costi della carcerazione preventiva (consid. 9.5.2).
Nozione di costi ai sensi dell'art. 422 cpv. 2 lett. d CPP. Eccezion fatta per eventuali disborsi per il materiale e simili, a carico dell'imputato non può essere posto alcun disborso relativo a prestazioni fornite dalla polizia in quanto autorità penale nell'ambito di una procedura penale concreta (consid. 9.5.3).
Sorte dei costi dei trattamenti medicamentosi rispettivamente medici dell'imputato (consid. 9.5.4) nonché dei costi della pulizia del luogo del reato (consid. 9.5.5).
Il genere di emolumenti e la loro base di calcolo devono essere disciplinati dalla legge. Nella misura in cui si rinvia a delle direttive interne per giustificare il potere d'apprezzamento nel fissare gli emolumenti, queste devono essere rese accessibili all'interessato (consid. 9.5.6). Obbligo del pubblico ministero di documentare i disborsi (consid. 9.7).

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referenza

Articolo: art. 422 CPP, art. 426 cpv. 1 CPP