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Regesto

Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio secondo la legge sugli stranieri (art. 74 LStr).
Significato di questa misura di diritto degli stranieri, proporzionalità e scopo della norma: quando si tratta di attuare misure di allontanamento (art. 74 cpv. 1 lett. b LStr), l'assegnazione di un luogo di soggiorno può raggiungere lo scopo al quale mira soltanto se il rinvio è effettivamente possibile (consid. 2.1-2.3). Caso di un cittadino etiope oggetto di una decisione di rinvio cresciuta in giudicato, che non ha rispettato il termine di partenza assegnatogli e che non può attualmente essere rinviato in modo coatto ma al quale le autorità etiopi, in caso di partenza volontaria rispettivamente indipendente, rilascerebbero i documenti di viaggio necessari a tale fine (consid. 3.1-3.5). Dall'interpretazione grammaticale, sistematica, storica e teleologica dell'art. 74 LStr risulta che la misura non è atta a raggiungere lo scopo al quale mira soltanto quando sia il rinvio coatto sia la partenza volontaria sono oggettivamente impossibili (consid. 4.1-4.8). Ciò non è il caso nella fattispecie e l'assegnazione di un luogo di soggiorno risulta - anche tenendo conto della durata di due anni decisa - proporzionale (consid. 5).