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Regesto

Art. 49 cpv. 1, art. 49a, art. 41 cpv. 1bis LAMal; cpv. 1 e 4 delle disposizioni transitorie relative alla modifica della LAMal del 21 dicembre 2007 (finanziamento ospedaliero); finanziamento delle cure ospedaliere nei casi di regime transitorio con ammissione nel 2011 e dimissione nel 2012; quota cantonale.
Dall'applicazione dei principi generali del diritto intertemporale risulta che le prestazioni fornite in un ospedale privato a Zurigo prima del 1° gennaio 2012 non danno diritto a un contributo cantonale. Tuttavia, tale diritto esiste nella misura in cui le prestazioni sono state fornite dopo questa data (consid. 5.2 e 5.3).

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referenza

Articolo: Art. 49 cpv. 1, art. 49a, art. 41 cpv. 1bis LAMal