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Regesto

Art. 66 cpv. 3 LEF.
1. Nessuna regola obbliga le autorità d'esecuzione a dare al debitore che riceve una notificazione all'estero la facoltà di rifiutare il piego indirizzatogli.
2. Nel caso in cui il destinatario rifiuti di prendere possesso di una comunicazione, questa è reputata compiuta al momento in cui è stata presentata (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 66 cpv. 3 LEF