Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Termine durante il quale non è possibile rivendere i fondi agricoli; eccezioni (art. 218, 218 bis CO).
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
2. Composizione della Commissione cantonale di ricorso: l'opinione secondo cui i ricorrenti potevano validamente rinunciare allapartecipazione di uno dei cinque membri della Commissione, non è arbitraria (consid. 2).
3. Anche l'esercizio di un diritto di compera è escluso durante il termine di divieto (consid. 3).
4. Nozione di terreno da costruzione (art. 218 cpv. 2 CO): determinante è la possibilità, secondo le circostanze oggettive, di costruire immediatamente sul fondo. Su richiesta degli interessati, l'autorità cantonale competente per rilasciare le licenze edilizie deve prendere su questo punto una decisione formale e suscettibile di ricorso (consid. 4 e 5).
5. Motivi gravi che permettono di derogare in via eccezionale al divieto (art. 218 bis CO) possono essere dati da circostanze personali dei contraenti, in particolare da difficoltà finanziarie del venditore (consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 218, 218 bis CO, art. 218 cpv. 2 CO