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Regesto

Art. 191 num. 1 cpv. 1, 63 CP; atti di libidine su fanciulli.
Commisurazione della pena secondo criteri giuridici non adeguati. La modificazione dell'art. 191 num 1 cpv. 1 CP intervenuta nel 1950, non mirava ad apportare cambiamenti quanto alla severità della sanzione prevista per i reati di libidine su fanciulli, ma a permettere di meglio tener conto delle circostanze di ogni caso e di rinunciare ad applicare la pena minima di un anno di reclusione, precedentemente prevista dalla legge, qualora questa pena minima dovesse apparire come inopportunamente severa.

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