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Regesto

Art. 200 cpv. 1 a 3, art. 169 cpv. 2 PPF.
1. Una sentenza della Corte penale federale non può formare l'oggetto di un ricorso per cassazione a causa di violazione del diritto materiale (consid. 1).
2. Applicazione del principio secondo cui la Corte istruisce essa medesima la causa e lo fa oralmente (consid. 2 e 3).
3. Non v'è violazione dei diritti delle parti per il fatto che le deduzioni giuridiche della Corte penale federale non compaiono che nei motivi della sentenza, e che questa non si determina su tutte le argomentazioni giuridiche sollevate dalla difesa (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 200 cpv. 1 a 3