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Regesto

Art. 216 CO, art. 2 CC. Vendita immobiliare, vizio di forma, abuso di diritto.
1. Per adempiere i requisiti del diritto federale in materia di atto pubblico, il contratto di compravendita di un fondo deve indicare correttamente anche il rapporto di rappresentanza, quando un terzo agisce per una delle parti (consid. 1).
2. Vizio di forma invocato dopo che le due parti hanno eseguito il contratto, volontariamente e in conoscenza di causa. Un vizio di forma comporta la nullità assoluta del contratto e va sempre rilevata d'ufficio? Questioni lasciate indecise (consid. 2).
3. Circostanze in cui il fatto d'invocare il vizio di forma costituisce, tenuto conto della sua natura, un abuso di diritto (consid. 3).

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Articolo: Art. 216 CO, art. 2 CC