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Regesto

Art. 219 in relazione con l'art. 229 cpv. 1 e 2 CPC; fine della fase allegatoria nella procedura sommaria in caso di secondo scambio di scritti.
In un secondo scambio di scritti ordinato nella procedura sommaria, i nova sono ammissibili senza alcuna limitazione. La fine della fase allegatoria sopraggiunge dopo il secondo scambio di scritti. In seguito, i nova sono ancora ammissibili unicamente alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC (consid. 3.1; precisazione della questione lasciata aperta in DTF 144 III 117 ).
Il giudice deve indicare in modo chiaro se sta ordinando un secondo scambio di scritti formale o soltanto concedendo il diritto di replica (consid. 3.2).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 144 III 117

Articolo: art. 229 cpv. 1 e 2 CPC, art. 229 cpv. 1 CPC