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Regesto

Art. 17 cpv. 1 CPC; proroga del foro, culpa in contrahendo.
Principi che reggono l'interpretazione di una proroga del foro (consid. 5).
Impossibilità di determinare la reale concorde volontà delle parti (consid. 6).
Interpretazione oggettiva delle proroghe del foro concluse dalle parti. La proroga del foro prevista per tutti i diritti derivanti dai rapporti commerciali fra le parti non è valida, mentre quella, contenuta in un contratto disdetto e circoscritta alle controversie relative alla sua origine e risoluzione e ai diritti e doveri risultantivi, non si estende anche ai litigi per le pretese derivanti dalla mancata stipula di un nuovo contratto (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 17 cpv. 1 CPC