III. Due decenni: 1948-1969

Il periodo successivo alla Seconda Guerra mondiale ha dato luogo, in seguito alla favorevole situazione economica, a un rapido sviluppo delle assicurazioni sociali. Parallelamente si è altresì esteso l'ambito delle competenze del Tribunale federale delle assicurazioni quale autorità di ultima istanza in materia di assicurazioni sociali. Nel 1948 è entrata in vigore l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Nell'attribuire al Tribunale federale delle assicurazioni la competenza di giudicare come ultima istanza giudiziaria le cause - che si prevedevano assai numerose - fondate sull'applicazione della nuova legge federale e sulla normativa ad essa complementare, l'Assemblea federale non si è limitata ad estendere la competenza per materia del Tribunale; essa ha manifestato altresì la volontà di attribuire ad una sola autorità giudiziaria di ultima istanza la decisione di tutte le cause concernenti il diritto federale delle assicurazioni sociali.
La soluzione scelta per l'AVS è stata successivamente applicata in tutte le nuove materie della sicurezza sociale federale. Ciò è stato il caso per:
  • gli assegni familiari nell'agricoltura (trattasi dell'unico tipo di assegni familiari disciplinato dal diritto federale;
  • gli altri sono rimasti di esclusiva competenza cantonale), dal 1950;
  • l'indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare (LIPG), dal 1953;
  • l'assicurazione per l'invalidità (LAI), dal 1960; - le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC), dal 1966.
La revisione, nel 1951, dell'assicurazione contro la disoccupazione è stata l'occasione per attribuire al TFA la competenza di giudicare, in ultima istanza, le cause in materia di applicazione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Lo stesso è avvenuto in occasione della revisione dell'assicurazione malattie. Tale revisione del 1964 ha modificato profondamente le strutture di questa assicurazione, trasferendo dall'ambito del diritto privato a quello del diritto pubblico i rapporti giuridici tra le casse malati riconosciute e gli assicurati. La competenza giudiziaria in tale ambito, esercitata sino ad allora dei tribunali civili, è quindi passata ai tribunali amministrativi, con la conseguenza che il TFA è divenuto anche in questa materia autorità giudiziaria di ultima istanza.