Regesto
Art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF.
Ove esista soltanto un attestato provvisorio di carenza di beni, non è necessario attendere, per accogliere l'azione revocatoria, che sia disponibile un attestato definitivo di carenza di beni, sempreché tale attestato possa essere ancora rilasciato più tardi nell'esecuzione in questione. L'azione dev'essere accolta nel senso che l'oggetto della contestazione può essere realizzato solo se, nell'esecuzione pendente, sia stato rilasciato nel frattempo un attestato definitivo di carenza di beni.