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Regesto

Annullamento parziale di una clausola di un testamento per errore sui motivi.
1. Le disposizioni per causa di morte che i loro autori hanno redatto sotto l'influsso di un errore sono nulle (art. 469 cpv. 1 CC); esse possono venir annullate in virtù dell'art. 519 cpv. 1 cifra 2 CC. È rilevante ogni errore sui motivi, se esso ha avuto un'influenza determinante sulla disposizione e a condizione che sia reso verosimile che, se il testatore avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla invariata. L'annullamento di una disposizione viziata può essere parziale (riassunto della giurisprudenza e della dottrina) (consid. 3bb).
2. Un erede legittimario che si considera leso da una disposizione di ultima volontà può domandare, in via principale, l'annullamento della disposizione, se considera che è viziata, e, in via subordinata, chiederne la riduzione; se la domanda principale viene accolta, egli non ottiene solamente la porzione legittima, ma la quota ereditaria legale (consid. 3cc).

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referenza

Articolo: art. 469 cpv. 1 CC