Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Convenzione di Lugano; foro del domicilio della parte convenuta; azione di disconoscimento del debito.
Qualora il creditore domiciliato in uno Stato contraente scelga, invece d'introdurre un'azione creditoria, di avviare un'esecuzione al foro di domicilio del debitore in Svizzera, non viola l'art. 2 cpv. 1 Convenzione di Lugano ammettere che l'azione di disconoscimento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF può venire anch'essa promossa in Svizzera dal debitore escusso (consid. 2-5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 83 cpv. 2 LEF