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Regesto

Validità della rinuncia a prevalersi della prescrizione (art. 129 e 141 cpv. 1 CO).
Fra gli art. 129 e 141 cpv. 1 CO esiste una stretta connessione (consid. 3.3.1).
Dall'interpretazione storica dell'art. 141 cpv. 1 CO si evince che, dichiarando nulla ogni rinuncia preventiva alla prescrizione, il legislatore ha inteso vietare solamente la rinuncia alla prescrizione formulata contestualmente alla conclusione di un contratto, senza riguardo al termine di prescrizione in questione. Per contro, dopo la stipulazione del contratto, mentre il termine decorre, il debitore può rinunciare a invocare la prescrizione; questa facoltà vale per tutti i termini di prescrizione. Una volta decorso il termine, qualunque esso sia, è sempre possibile rinunciare a sollevare l'eccezione di prescrizione (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.3.7).
La rinuncia alla prescrizione non può essere espressa per una durata superiore al termine ordinario di 10 anni, istituito dall'art. 127 CO (consid. 3.3.8).

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referenza

Articolo: art. 129 e 141 cpv. 1 CO, art. 141 cpv. 1 CO, art. 127 CO