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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_423/2021  
 
 
Sentenza del 16 settembre 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Michel Castelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 3 agosto 2021 
dal Tribunale cantonale dei Grigioni (ZK2 21 34). 
 
 
Considerando:  
che con decreto 3 agosto 2021 la II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha stralciato dai ruoli il reclamo presentato da A.________ per sé stesso e per C.________ contro la decisione con cui il Tribunale regionale Maloja ha accolto la domanda di sfratto presentata dalla B.________ SA; 
che l'autorità cantonale ha rilevato l'assenza di firma del reclamo, vizio perdurato anche dopo l'invio di un invito a sanarlo, la relativa raccomandata non essendo stata ritirata dal destinatario nel termine di giacenza; 
che con scritto non datato, ma giunto al Tribunale cantonale dei Grigioni il 2 settembre 2021, A.________ afferma di essersi dovuto recare d'urgenza in Italia, di non avere ricevuto la raccomandata e chiede " un riesame della situazione ed un'ulteriore proroga dello sfratto "; 
che dopo aver trattato il predetto scritto come una domanda di restituzione del termine, respinta con decreto del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale dei Grigioni lo ha trasmesso al Tribunale federale in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF nell'ipotesi in cui dovesse essere considerato un ricorso contro il decreto 3 agosto 2021; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF i rimedi giuridici al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto lo scritto di settembre di A.________ palesemente non soddisfa i predetti requisiti; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che viste le particolarità del caso si rinuncia a un prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 16 settembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti