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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_441/2022  
 
 
Sentenza del 3 gennaio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. † A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dagli avv.ti Tuto Rossi e Damiano Salvini, viale Stazione 31, 6500 Bellinzona, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________, 
2. † D.________, 
3. E.________, 
componenti la comunione ereditaria fu F.________e patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di rendiconto; azione creditoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 settembre 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.28). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. F.________ è stato, con altri, organo formale delle società panamensi G.________ SA (di cui era pure stato azionista in ragione del 50 % accanto ad A.________, che ne è divenuto l'unico azionista a partire dal 2014), H.________ INC. (di cui A.________ risultava beneficiario economico) e I.________ CORP. (di cui era beneficiaria economica B.________, figlia di A.________). Ognuna delle predette tre società disponeva di un conto bancario presso la banca J.________ di Chiasso e la K.________ SA prima e la L.________ SA poi erano state poste, per la gestione degli averi bancari, al beneficio di una cosiddetta procura limitata per amministratori esterni di patrimoni. Con lettera 27 luglio 2018 A.________ ha scritto a F.________ che, al momento della chiusura del conto bancario della G.________ SA, l'esposizione passiva verso la banca di euro 3'931'540.32 era stata interamente coperta tramite un suo conto bancario e gli ha rimproverato di non avere provveduto a saldare la di lui metà del debito (euro 1'865'770.16 pari a fr. 2'296'763.07). Lo ha quindi invano invitato a trovare una soluzione transattiva. F.________ è deceduto nel corso del 2019.  
 
A.b. Con petizione 7 dicembre 2020 A.________ e B.________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud C.________, D.________ e E.________, tutti e tre componenti la comunione ereditaria fu F.________, chiedendo la loro condanna sia a fornire entro 30 giorni la documentazione attinente alle operazioni bancarie delle predette tre società panamensi, con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa giornaliera di fr. 1'000.-- per ogni giorno di ritardo (richiesta chiamata in seguito anche "azione di rendiconto"), sia a pagare ad A.________ ed eventualmente a B.________ la metà del debito accumulato a suo tempo dalla G.________ SA verso la banca J.________, stimato in euro 350'000.-- e yen giapponesi 200'000'000.--, ossia euro 1'865'770.16 o fr. 2'296'763.07 (richiesta denominata in seguito anche "azione creditoria").  
Il Pretore ha limitato il procedimento all'esame delle eccezioni, sollevate dai convenuti nella risposta, di carente legittimazione attiva e passiva, e di mancanza di un interesse degno di protezione degli attori. Dopo aver effettuato la relativa istruttoria e raccolto i rispettivi allegati conclusivi, ha respinto la petizione per entrambi gli attori con giudizio 17 gennaio 2022, ritenendo fondate le eccezioni concernenti l'assenza di legittimazione attiva e passiva. 
 
B.  
Con sentenza 6 settembre 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento dell'appello di A.________ e B.________, riformato la sentenza di primo grado nel senso che ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva per quanto riguarda l'azione creditoria promossa da A.________ e ha ritornato l'incarto al Pretore affinché continuasse la procedura su tale richiesta. Ha invece rigettato per tale domanda la petizione di B.________ e ha pure respinto, per entrambi gli attori, l'azione di rendiconto. Per quanto attiene a quest'ultima, la Corte cantonale ha considerato che né il diritto societario svizzero né quello panamense permettono agli azionisti di esigere la consegna dei documenti oggetto della richiesta e che questa non poteva nemmeno essere fondata su un contratto di mandato, poiché il mandato di gestire le relazioni bancarie delle società panamensi era stato conferito alla K.________ SA prima e alla L.________ SA poi, società anonime per le quali F.________ lavorava quale fiduciario. La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che a ragione gli appellanti non avevano censurato la carenza di legittimazione attiva di B.________ constatata dal Pretore con riferimento all'azione creditoria. 
 
C.  
Il 7 ottobre 2022 è stato presentato in nome di A.________ e B.________ un ricorso in materia civile in cui i ricorrenti postulano l'annullamento della sentenza di appello e in sua riforma, in via principale, l'accertamento della loro legittimazione attiva e della legittimazione passiva della parte convenuta sia riguardo alla domanda di rendiconto sia riguardo alla domanda creditoria. In via subordinata chiedono il rinvio della causa al Tribunale di appello per nuova decisione. Rimproverano alla Corte cantonale di aver emanato una decisione arbitraria. 
C.________, D.________ e E.________ hanno proposto, con risposta 12 gennaio 2023, di dichiarare il ricorso inammissibile in ordine e di respingerlo nel merito, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a determinarsi. Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica del 20 gennaio 2023 e duplica del 26 gennaio 2023. 
 
Il 25 maggio 2023 gli opponenti hanno segnalato al Tribunale federale di avere appreso che A.________ era deceduto nel mese di agosto 2022 e hanno chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. Il 29 giugno 2023 i patrocinatori di B.________ e A.________ hanno confermato che quest'ultimo è deceduto il 19 agosto 2022, ma che il ricorso "è l'espressione tanto della volontà di A.________ quanto di quella di tutti i suoi eredi", che sono la vedova M.________ e i figli B.________, A.________e N.________. Chiedono che la procedura continui con una sentenza emessa a nome di quest'ultimi. 
Il 13 novembre 2023 gli opponenti hanno comunicato al Tribunale federale il decesso di D.________, producendo pure l'atto di morte. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), nonché l'ammissibilità dei rimedi di diritto proposti (DTF 146 II 276 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2, con rinvii). 
 
1.1. La legittimazione ricorsuale (art. 76 cpv. 1 LTF) presuppone la capacità di essere parte. Una parte deceduta non ha la capacità di essere parte, che non può essere separata dal godimento dei diritti civili nel senso dell'art. 11 CC (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed., 2016, n. 685). Essa non può quindi adire con un ricorso, introdotto a suo nome, il Tribunale federale (DTF 129 I 302 consid. 1.2.4; sentenze 4A_129/2021 del 9 agosto 2021 consid. 4.1; 4A_43/2017 del 7 marzo 2017 consid. 1.1). La personalità finisce infatti con la morte (art. 31 cpv. 1 CC) e il defunto non è più titolare di diritti e obblighi che potrebbero essere fatti valere giudizialmente, poiché questi sono passati ai suoi eredi tramite successione universale (art. 560 CC; sentenza 4A_129/2021 del 9 agosto 2021 consid. 4.1).  
In concreto A.________ è deceduto prima ancora dell'emanazione della sentenza di appello. Ciò non ha tuttavia impedito ai suoi patrocinatori di presentare non solo un ricorso in nome del defunto e di sua figlia, ma pure una replica con la medesima intestazione. Entrambi gli atti vanno dichiarati inammissibili, nella misura in cui sono stati inoltrati in nome di A.________. Per attaccare validamente la sentenza di appello, gli eredi del decuius avrebbero dovuto impugnarla con un tempestivo ricorso a loro nome, anziché pretendere di subentrare nella procedura innanzi al Tribunale federale una volta che gli opponenti hanno segnalato il decesso. 
 
1.2. Con riferimento al secondo decesso comunicato a questo tribunale, concernente un'opponente, si può rilevare che, giusta i combinati art. 71 LTF e 6 cpv. 2 e 3 PC, la morte di una parte sospende in linea di principio il processo finché non sussiste chiarezza sulla successione. Sennonché la prassi conosce delle eccezioni fondate sull'economia processuale, in particolare quando la causa è, come nella fattispecie, matura per essere giudicata e non può più essere influenzata dalle decisioni degli eredi (sentenza 4A_255/2017 del 27 luglio 2017, con rinvii). Per questo motivo si prescinde in concreto da una sospensione della procedura ricorsuale.  
 
1.3. Nella misura in cui concerne B.________ il ricorso è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Da questo profilo il gravame risulta ammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).  
Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo se tali censure sono state sollevate e partitamente motivate. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). 
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
 
3.1. Dopo aver accertato (con lunghe citazioni dagli allegati) che i convenuti avevano sufficientemente contestato sia la loro legittimazione passiva sia la legittimazione attiva degli attori, la Corte cantonale ha indicato che quest'ultimi avevano invano censurato la considerazione pretorile secondo la quale, nell'ipotesi in cui avessero fondato la loro azione di rendiconto sul diritto societario, la richiesta andava inoltrata alle società. Ciò perché la considerazione del primo giudice non era pertinente, atteso che né il diritto societario svizzero né quello panamense permettevano di ottenere la consegna dei documenti richiesti.  
La Corte cantonale ha poi ritenuto che nemmeno sussisteva un contratto di mandato fra gli attori e F.________ su cui poteva essere fondata l'azione di rendiconto. Ha considerato che il semplice fatto che F.________ fosse stato organo delle società panamensi e si fosse occupato della loro gestione non significava che egli avesse agito quale rappresentante degli attori, poiché quest'ultimi avevano conferito alla K.________ SA e alla L.________ SA, per le quali F.________ lavorava quale fiduciario, l'incarico di gestire le varie relazioni bancarie delle società panamensi. Secondo i Giudici d'appello sarebbe inoltre usuale che il mandato di gestione fiduciaria di una società estera sia affidato a una persona giuridica, e non a una persona fisica alle dipendenze di questa, e che "gli attori stessi avevano lasciato intendere che la loro controparte contrattuale potesse essere proprio K.________ SA prima e L.________ SA poi". 
Infine, con riferimento alla domanda creditoria, la Corte cantonale ha osservato che gli attori non avevano a ragione censurato la carente legittimazione attiva della qui ricorrente (sentenza impugnata pag. 15 consid. 12). 
 
3.2. La ricorrente sostiene che la Corte cantonale ha emanato una decisione arbitraria. Da un lato le rimprovera di avere accertato "un presunto contratto societario" senza disporre di "un'istruttoria completa di merito". Dall'altro nega di aver lasciato intendere che le controparti contrattuali fossero le due fiduciarie, affermando segnatamente di aver indicato di aver conferito direttamente a F.________ la gestione del suo patrimonio, il quale aveva semplicemente sfruttato le due fiduciarie di cui era titolare. Rimprovera pure ai Giudici d'appello di essersi basati su un fatto - l'affidamento del mandato di gestione fiduciaria a una persona giuridica e non a un suo dipendente - che non sarebbe né usuale né notorio e assevera che unicamente dopo "la piena raccolta delle prove si potrà determinare se e in conformità a quale rapporto giuridico gli attori hanno diritto di chiedere rendiconto". Aggiunge che "Il rapporto giuridico tra gli attori e la convenuta, che scaturirà dall'istruttoria di merito, non potrà limitarsi al mandato e al contratto di società, ma potrà subire altre qualificazioni giuridiche che danno diritto al rendiconto". Infine la ricorrente, citando stralci della petizione, afferma che la sentenza impugnata sarebbe "arbitrariamente silente", violando così anche l'art. 29 cpv. 2 Cost., sul motivo per cui non è stata riconosciuta la sua legittimazione attiva, e di riflesso quella passiva dei convenuti, per la domanda creditoria.  
 
3.3.  
 
3.3.1. L'art. 125 lett. a CPC permette al giudice di semplificare il processo, limitandolo a singole questioni o conclusioni. Una limitazione della procedura è segnatamente giustificata se può portare subito alla conclusione del procedimento (JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 7 ad art. 125 CPC), perché viene decisa una questione pregiudiziale quale ad esempio la prescrizione o la legittimazione (JACQUES HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC; v. anche quale esempio di una procedura limitata ai presupposti processuali e alla legittimazione attiva e passiva la DTF 148 III 242).  
Sia la legittimazione attiva sia quella passiva concernono il fondamento dell'azione e appartengono al soggetto (attivo o passivo) del diritto fatto valere giudizialmente (sentenza 4A_102/2023 del 17 ottobre 2023 consid. 3.1.3). Qualora dovessero far difetto, l'azione va respinta (DTF 142 III 782 consid. 3.1.4). Riconoscere la legittimazione passiva significa solo che l'attore può far valere la sua pretesa contro il convenuto e disporre della legittimazione attiva vuole dire che l'attore ha il diritto di far valere la pretesa (DTF 125 III 82 consid. 1a). Spetta a chi si prevale di pretese sgorganti da un contratto provare che questo è stato concluso con la parte convenuta in giudizio (sentenza 4A_580/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1; HANS PETER WALTER, Berner Kommentar, n. 498 ad art. 8 CC). 
 
3.3.2.  
 
3.3.2.1. In concreto occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte cantonale ha spiegato il motivo (l'assenza di una censura diretta contro la sentenza di primo grado) per cui non ha riconosciuto la legittimazione attiva della qui ricorrente per l'azione creditoria. In mancanza di una qualsiasi censura contro questa constatazione, il ricorso si rivela inammissibile per quanto riguarda la richiesta di pagamento di una somma di denaro. Altrettanto inammissibile, poiché non soddisfa le esigenze di motivazione poste a una censura volta contro un accertamento di fatto della Corte cantonale (sopra, consid. 2.2), risulta il rimprovero mosso alla sentenza impugnata di essere confusa, incomprensibile, carente di motivazione e arbitraria quando stabilisce che gli opponenti avevano sufficientemente contestato il sussistere della legittimazione attiva e passiva.  
 
3.3.2.2. La ricorrente sembra poi misconoscere la natura della semplificazione del processo nel senso dell'art. 125 lett. a CPC. La questione trattata in tale ambito viene decisa in modo definitivo per la causa e non sussiste una limitazione dei mezzi di prova che possono essere assunti, ragione per cui non si vede a quale "piena raccolta di prove" si riferisca la ricorrente e in che modo il rapporto giuridico che conferisce un diritto al rendiconto potrebbe scaturire "dall'istruttoria di merito".  
 
3.3.2.3. Per quanto concerne più specificatamente la richiesta di produrre la documentazione bancaria, giova ricordare che una domanda di informazioni può avere un fondamento legale o contrattuale (DTF 140 III 409 consid. 3.2). La Corte cantonale ha escluso l'esistenza di un tale fondamento, perché il diritto societario (svizzero ed estero) non avrebbe permesso di ottenere la consegna dei documenti richiesti e perché nemmeno esisteva un contratto di mandato fra l'attrice e F.________, atteso che il mandato di gestione era stato conferito alla K.________ SA prima e alla L.________ SA poi.  
Ora, asserendo che la Corte cantonale avrebbe accertato "un presunto contratto societario", la ricorrente non formula alcuna censura riferita alla prima delle appena menzionate motivazioni della sentenza impugnata. Per quanto attiene invece all'inesistenza di un contratto di mandato con F.________, inutilmente la ricorrente cita lunghi stralci dalla petizione, atteso che il giudizio attaccato ha esplicitamente riconosciuto che gli attori avevano esposto in tale allegato le circostanze per cui ritenevano che la legittimazione fosse data. La Corte cantonale ha invece basato la sua conclusione secondo cui il mandato di gestione non era stato conferito a F.________, ma alle fiduciarie in cui questi operava, in primo luogo sull'apprezzamento delle prove agli atti. L'usualità e la notorietà di tale modo di procedere da parte di società estere e quanto avevano lasciato intendere gli attori medesimi in proposito erano invece degli argomenti abbondanziali. Invano quindi la ricorrente si concentra su quest'ultimi aspetti, omettendo di formulare un'ammissibile censura contro l'apprezzamento delle prove contenuto nella sentenza impugnata. 
 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso di B.________ si rivela infondato e va respinto nella misura in cui è ammissibile, mentre quello presentato per il defunto A.________ è inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF) e vengono poste a carico della ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso presentato per † A.________ è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di B.________ è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
La ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 17'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 gennaio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti