Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_119/2021
Sentenza del 3 marzo 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
B.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Steiger,
opponenti.
Oggetto
gratuito patrocinio,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2021 dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (13.2020.93 e 13.2020.96).
Considerando:
che A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città B.________, chiedendo di condannare quest'ultimo a pagargli fr. 141'919.50;
che con decisione 24 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio dell'attore, ha fissato l'anticipo spese a fr. 8'000.-- e gli ha imposto, in parziale accoglimento della richiesta del convenuto, di prestare una cauzione per le spese ripetibili di fr. 9'000.--;
che la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 15 gennaio 2021, dichiarato inammissibile il reclamo 26 agosto 2020 di A.________ e respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza;
che la Corte cantonale ha ritenuto il reclamo tardivo, la notifica della decisione di primo grado essendo, in base alla finzione prevista dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, già avvenuta il 3 agosto 2020 e non unicamente il giorno (17 agosto 2020) in cui essa è stata effettivamente ritirata nell'ufficio postale dall'allora patrocinatore di A.________;
che il termine di impugnazione di 10 giorni, soggiunge l'autorità inferiore, non è nemmeno stato sospeso dall'art. 145 CPC, come del resto pure puntualmente indicato dal Pretore aggiunto nella sua decisione;
che con ricorso 17 febbraio 2021 A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale, l'accoglimento della sua domanda di gratuito patrocinio con il conseguente annullamento dell'invito a versare un anticipo spese e la reiezione dell'istanza di cauzione processuale;
che il ricorrente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
che infatti il ricorrente si dilunga sul merito della causa da lui incoata, ma non spiega perché la tardività del reclamo rilevata nel giudizio impugnato violerebbe il diritto, limitandosi a dichiarare assodata la tempestività del rimedio cantonale in ragione della data dell'effettivo ritiro della decisione pretorile;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 marzo 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti