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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_469/2023  
 
Decreto del 21 dicembre 2023 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dalle avv.te Mariella Orelli e Giulia Menegon, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Luca Guggiari, 
opponente. 
 
Oggetto 
cauzione processuale per spese ripetibili, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2023 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2023.13). 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 19 gennaio 2023 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto l'istanza con cui la A.________ SA ha chiesto di ordinare alla B.________ Sagl di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 559'167.52; 
che con sentenza 3 agosto 2023 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato dalla A.________ SA; 
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 14 settembre 2023, chiedendo nel contempo di sospendere la procedura ricorsuale almeno fino al 15 ottobre 2023 in seguito alle trattative in stato avanzato avviate con l'opponente e volte a comporre bonalmente la vertenza; 
che, dopo aver inizialmente sospeso con decreto del 20 settembre 2023 la procedura ricorsuale fino al 16 ottobre 2023, la Presidente della Corte adita ha emanato due ulteriori decreti con cui ha prorogato l'accordata sospensione fino al 1° febbraio 2024; 
che con lettera 19 dicembre 2023 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, non essendo stato effettuato uno scambio di scritti; 
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti