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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_18/2023  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comunione dei comproprietari della particella n. 345 RFD di X.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio (contestazione di delibere assembleari), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2022 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (16.2022.48). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Mediante reclamo 18 novembre 2022 i coniugi A.________ e B.________ (comproprietari della proprietà per piani n. 28090 della Residenza C.________ sita sulla particella n. 345 RFD di X.________) hanno impugnato la decisione 20 ottobre 2022 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano Ovest, il quale aveva respinto per incompetenza l'istanza 11 agosto 2022 di B.________ volta ad annullare le delibere dell'assemblea dei comproprietari della predetta particella del 5 luglio 2022. Con sentenza 5 dicembre 2022 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata dai coniugi contestualmente al loro reclamo. 
 
2.  
Con ricorso 10 gennaio 2023 A.________ ha impugnato la sentenza 5 dicembre 2022 dinanzi al Tribunale federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 concernente il qui ricorrente). 
Con scritto 3 febbraio 2023 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
4.  
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 7 febbraio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini