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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_64/2018  
 
 
Sentenza del 26 novembre 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria; indennità del patrocinatore, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 23 ottobre 2018 
dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.26/44). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 22 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello presentato da A.________ nella causa da lui promossa contro la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________; 
che in tale procedura A.________, assistito dall'avv. C.________, era stato messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che con decisione 23 ottobre 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stabilito l'indennità (fr. 1440.--) a cui il predetto patrocinatore ha diritto; 
che il 29 ottobre 2018 A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione, chiedendo l'esecuzione per l'importo di fr. 11'533.30 della sentenza 22 maggio 2017 emanata nei confronti della menzionata Comunione dei comproprietari; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono segnatamente contenere conclusioni riferite all'oggetto della sentenza impugnata; 
che tale requisito non è in concreto soddisfatto; 
che infatti l'esecuzione del giudizio del 22 maggio 2017 non era tema della sentenza impugnata e nel ricorso in esame invano si cerca una conclusione attinente alla decisione concernente la retribuzione dell'ex patrocinatore del ricorrente; 
che da quanto precede discende che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 novembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti