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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_645/2023  
 
 
Sentenza del 4 dicembre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Luciana Sala, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 settembre 2023 (32.2023.25). 
 
 
Visto:  
la decisione del 1° febbraio 2023 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità presentata da A.________ nel febbraio 2018, 
il ricorso del 6 marzo 2023 (timbro postale) di A.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
la sentenza dell'11 settembre 2023 con cui il Tribunale cantonale ha respinto il gravame, 
il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da A.________ il 12 ottobre 2023 (timbro postale) al Tribunale federale contro tale sentenza, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti) e dimostrare con precisione dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI del 1° febbraio 2023 di rigetto delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità dopo ponderazione della documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa della ricorrente - conferendo in particolare piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti) alle conclusioni del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell'Assicurazione Invalidità nella perizia del 25 novembre 2021, 
che la ricorrente postula il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 2018, subordinatamente chiede un rinvio all'autorità giudiziaria precedente per esperire l'istruttoria negata, 
che l'insorgente contesta essenzialmente l'accertamento dei fatti operati dal Tribunale cantonale, limitandosi però a esporre la propria opinione. A pagina 8 del gravame afferma difatti che "i referti medici esibiti dalla Ricorrente sono certamente più chiari, completi, puntuali sia per la tecnica medica applicata che per la levatura degli Istituti e degli Specialisti intervenuti", 
che la ricorrente formula in sostanza critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei periti del SAM o dei medici del Servizio medico regionale (SMR), sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa, 
che non sorregge la ricorrente pretendere in particolare che sarebbero stati ignorati certi aggiornamenti di natura medica, quali per esempio quelli del dott. B.________ del febbraio 2020 e del maggio 2022, in quanto gli stessi sono stati valutati dagli specialisti del SAM (cfr. a tal proposito l'estratto degli atti medici della perizia pluridisciplinare del 25 novembre 2021 come pure del complemento del 23 dicembre 2022, i cui referti sono stati avallati dai medici del SMR), 
che non conforta la ricorrente la dichiarazione del tutto apodittica in relazione alle percentuali di inabilità lavorativa indicate dal perito che sono state già esaminate dai giudici cantonali, 
che nemmeno la documentazione allegata al gravame sorregge la ricorrente poiché, o esula dall'oggetto della lite (ci si riferisce ai referti radiologici del 4 e del 10 agosto 2023, sui quali l'autorità giudiziaria precedente si è già determinata (la decisione amministrativa del 1° febbraio 2023 delimita l'oggetto della lite da un punto di vista temporale; sul tema cfr. 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti) o è d'acchito inammissibile, poiché costituisce un novum in senso proprio (ci si richiama ai certificati della dr.ssa C.________ e della psicoterapeuta D.________, entrambi del 3 ottobre 2023, ovvero nuovi mezzi di prova successivi alla sentenza impugnata (sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti), 
che anche per quanto attiene alla valutazione economica accertata dall'autorità giudiziaria precedente la ricorrente si limita a minime censure formulate ancora una volta in termini appellatori e dunque in maniera inammissibile, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 4 dicembre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi