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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_609/2023  
 
 
Sentenza del 15 gennaio 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 settembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.193). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano nato nel 1948, è giunto in Svizzera il 19 febbraio 2008, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel Cantone Vallese. Il 27 aprile 2009 si è trasferito nel Cantone Ticino. Dal 1° febbraio 2011 egli percepisce una rendita AVS. Dal 1° marzo 2011 a tale rendita si è aggiunta la percezione di prestazioni complementari. 
Preso atto della situazione finanziaria di A.________, l'8 aprile 2013 le autorità migratorie ticinesi gli hanno negato il rilascio di un permesso di domicilio. Nel contempo, hanno deciso di continuare a regolare il soggiorno attraverso un permesso di dimora UE/AELS, che è stato rinnovato (termine di controllo scadente il 18 febbraio 2018). 
 
B.  
Con decisione del 23 giugno 2020, le autorità migratorie ticinesi hanno di nuovo negato il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS a A.________, decidendo in parallelo di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS, in assenza delle condizioni per ammettere un diritto a rimanere in Svizzera dopo il pensionamento rispettivamente per ammettere un diritto di soggiorno senza attività lucrativa in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). 
Su ricorso - relativo solo al diniego del permesso di dimora UE/AELS - la liceità della decisione delle autorità migratorie è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (11 maggio 2022) che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 28 settembre 2023. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 2 novembre 2023, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, domandando: in via principale, il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS; in via subordinata, e previa approvazione da parte della Segreteria di Stato della migrazione, il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore. Chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e l'esenzione dal pagamento di un anticipo spese. 
Il Tribunale federale si è fatto trasmettere dalle autorità cantonali l'incarto completo, ma non ha ordinato scambi di scritti. Con decreto presidenziale del 5 novembre 2023 ha concesso l'effetto sospensivo al gravame, mentre con lettera del 1° dicembre 2023 ha indicato che sulla domanda di assistenza giudiziaria, nel frattempo completata con l'invio di documentazione, si sarebbe pronunciato in seguito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
 
1.1. La richiesta di concessione di un permesso per motivi di rigore, in applicazione dell'art. 20 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) in relazione con l'art. 30 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) è inammissibile. Le citate norme non conferiscono infatti nessun diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenze 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.2; 2C_727/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 1.1). Su questo punto, l'impugnativa non è per altro nemmeno ammissibile come ricorso sussidiario in materia costituzionale in quanto in specifica relazione a tali norme non vengono fatte valere nemmeno qualificate critiche formali, di rango costituzionale (sentenza 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.2).  
 
1.2. Resta invece da esaminare l'ammissibilità della richiesta di rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, riguardo alla quale il ricorrente, che è cittadino italiano, può di principio richiamarsi ai diritti conferitigli dall'ALC e che sfugge quindi alla clausola prevista dall'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenza 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso bisogna spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che l'insorgente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata; se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 145 V 161 consid. 5.2).  
Nel contempo, in relazione alla violazione di diritti fondamentali, vanno formulate critiche precise e circostanziate; censure che non rispettano questi criteri non possono essere esaminate (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). 
 
2.2. Nella fattispecie, la motivazione addotta davanti al Tribunale federale a sostegno del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente è in larghissima parte identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. In questa misura il gravame - redatto da un giurista - lede pertanto l'art. 42 cpv. 2 LTF, perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato, e non può essere esaminato (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3; sentenza 2C_68/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 1.4).  
Nella misura in cui davanti al Tribunale federale - in aggiunta a quanto indicato nel suo ricorso cantonale - l'insorgente si lamenti di una violazione del principio della buona fede, il gravame viola invece l'art. 106 cpv. 2 LTF, perché la critica è solo abbozzata in una breve frase e quindi manca della precisione richiesta. 
 
2.3. Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a [domanda di rilascio di un permesso per casi di rigore, in assenza di un diritto al permesso richiesto] e lett. b LTF [domanda di rinnovo del permesso di dimora, in assenza di una motivazione sufficiente]).  
L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto il ricorso doveva apparire dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). 
Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente, viene comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al rappresentente del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 15 gennaio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli