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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_542/2023  
 
 
Sentenza del 25 aprile 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Viscione, Métral, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, casella postale, 8010 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (prestazione di cura, indennità giornaliera, rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 agosto 2023 (35.2023.19). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 22 giugno 2000, A.________ (nato nel 1971), impiegato presso la Banca B.________ (Suisse) di U.________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito: "Allianz"), è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale mentre viaggiava in sella al proprio motorino, riportando una traumatizzazione della spalla destra. L'istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Con decisione formale dell'11 aprile 2005, cresciuta incontestata in giudicato, l'assicurazione ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10 %.  
 
A.b. Dopo avere acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare dell'Istituto C.________ del 17 luglio 2018 ed il relativo complemento del 26 novembre 2018, con decisione formale del 3 maggio 2019, confermata su opposizione il 21 agosto 2020, Allianz ha sospeso le prestazioni di corta durata (in particolare le spese di cura medica) dal 1° dicembre 2018, data di stabilizzazione dello stato di salute. Oltre ad un ulteriore IMI, essa ha altresì negato il diritto ad una rendita d'invalidità, ritenendo l'assicurato abile, a tempo pieno e con un rendimento completo, nella sua professione abituale di impiegato di banca.  
 
A.c. Con sentenza del 10 maggio 2021, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio a cura degli esperti dell'Istituto C.________ volto a stabilire quale fosse la reale capacità lavorativa residua e si pronunciasse nuovamente sul diritto alle prestazioni contestato dall'assicurato (diritto alla rendita e diritto alle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018). Dopo avere acquisito agli atti il complemento peritale dell'Istituto C.________ del 13 gennaio 2022, con decisione del 10 febbraio 2022, confermata su opposizione il 31 gennaio 2023, Allianz si è riconfermata nella sua decisione su opposizione del 21 agosto 2020, negando ugualmente il diritto alle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018.  
 
B.  
Con sentenza del 14 agosto 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone la riforma affinché gli sia riconosciuta un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un'inabilità lavorativa del 20 % dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018, una rendita di invalidità del 20 % dal 1° dicembre 2018 e le spese di cura secondo l'art. 21 LAINF
Chiamata a pronunciarsi, l'opponente postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. Il ricorrente ha ancora replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).  
 
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Qualora la sentenza impugnata dovesse trattare di prestazioni pecuniarie e in natura, come nel caso concreto, il Tribunale federale stabilisce con un pieno potere d'esame i fatti comuni ai due oggetti litigiosi e si fonda su questi accertamenti per statuire in diritto sui due aspetti. Per contro, i fatti che sono pertinenti soltanto per le prestazioni in natura sono valutati nei ristretti limiti degli art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF (sentenze 8C_607/2022 del 26 aprile 2023 consid. 1.2 con riferimenti; 8C_688/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 1.2).  
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato il rifiuto di prestazioni assicurative al ricorrente in ragione di una sua piena capacità lavorativa nella professione abituale, sia lesiva del diritto federale. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha già esposto le norme legali e la prassi in materia di diritto alla rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]). La Corte cantonale ha anche correttamente menzionato i criteri di valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3a; 125 V 353 consid. 3b/cc), sicché a tale esposizione può essere fatto riferimento.  
 
4.2. La Corte ticinese ha quindi ricordato che, nel referto peritale del 17 luglio 2018 - confermato nel complemento del 26 novembre 2018 - il Dr. med. D.________ e il Dr. med. E.________ avevano attestato che il ricorrente presentava da svariati anni una capacità lavorativa a tempo pieno e con pieno rendimento, sia nell'attività abituale di impiegato di banca dell'assicurato, sia in attività adeguate. Rinviando gli atti all'assicuratore, i giudici cantonali avevano richiesto che i periti amministrativi prendessero posizione, in maniera puntuale e argomentata, sui pareri peritali competenti e motivati espressi sul tema dell'incapacità lavorativa dagli specialisti dell'Ospedale F.________ (valutazione peritale del 14 dicembre 2012) e dal Dr. med. G.________ (valutazione peritale del 14 marzo 2017), pure condivisi dal Dr. med. H.________ (parere del 16 novembre 2018), che avevano attestato, in maniera costante ed unanime, un'abilità lavorativa del 75 %-80 % in qualsiasi attività.  
 
5.  
 
5.1. Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha fatto proprie le considerazioni del complemento peritale dell'Istituto C.________ del 13 gennaio 2022, nel quale i periti hanno spiegato in maniera convincente che l'attività abituale di impiegato bancario fosse fisicamente molto leggera, trattandosi di un lavoro al computer, e non comportante una rilevante sollecitazione dell'articolazione della spalla ("per quanto concerne l'uso della tastiera le spalle non vengono quasi per nulla coinvolte e anche per l'utilizzo del mouse del computer il braccio in questione viene normalmente abdotto o flesso solo di qualche grado, in quanto i movimenti vengono effettuati quasi esclusivamente con le dita e il polso e muovendo leggermente il gomito. Qualora l'utilizzo del mouse del computer comporti difficoltà per una mano, è inoltre tecnicamente molto semplice programmame l'uso con l'altra mano. Nel caso concreto dell'assicurato, sussisterebbe al riguardo la possibilità di utilizzare il mouse con la mano sinistra"). In tale attività non erano inoltre raggiunti i limiti di sforzo che presentava il ricorrente (limite di sollevamento e trasporto di 10 kg, o generalmente di 15 kg e limite per attività in cui il braccio destro deve essere sollevato ripetutamente al di sopra della posizione orizzontale). Le contestazioni del ricorrente poggiavano sulla documentazione medica prodotta dalle parti nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza del 10 maggio 2021, la quale non permetteva però a questo punto di sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere esperesso dai periti amministrativi. Essi avevano infatti debitamento preso in considerazione, anche nel complemento peritale, le argomentazioni sollevate dal Dr. med. G.________ e dal Dr. med. H.________, spiegando nel dettaglio (e in modo convincente) i motivi per i quali si sono distanziati dalla valutazione espressa dagli altri specialisti coinvolti; ovvero, in particolare, "per avere sostanzialmente fissato la limitazione della capacità lavorativa tra l'attività abituale di impiegato bancario [...] alla stregua di quella delle altre attività professionali alternative considerate, che tuttavia implicano uno sforzo fisico di gran lunga superiore".  
 
5.2. I giudici ticinesi hanno inoltre valutato che non fosse necessario, come lamentato dal ricorrente, divenire ambidestri per l'utilizzo del mouse del computer. Non utilizzato in modo continuato e costante in un'attività di ufficio, seppure con minore dimestichezza lo stesso poteva essere usato anche con la mano adominante. Essi hanno altresì segnalato che permaneva la possibilità di usare un Touchpad come alternativa, comportante soltanto un movimento del dito per muovere il cursore del PC. La Corte cantonale non ha poi condiviso la dichiarazione del datore di lavoro secondo cui sarebbe poco verosimile aumentare la percentuale di lavoro oltre l'attuale 80 % senza incorrere in un peggioramente dello stato di salute, rinviando alla giurisprudenza in merito alla prevalenza degli accertamenti medici sulle constatazioni di uno stage di osservazione professionale. Il Tribunale cantonale ha ancora rilevato che dagli atti emergesse che il ricorrente aveva svolto occasionalmente, per lo meno fino al 2022, l'attività di distribuzione di volantini pubblicitari casa per casa, il che comportava il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra della posizione orizzontale, segnatamente per inserire i flyers nelle bucalettere ubicate nei palazzi. Infine, di fronte al convincente complemento peritale di C.________, nemmeno l'approvazione del preventivo per l'acquisto di una scrivania d'ufficio regolabile in altezza e di una sedia ergonomica da parte dell'assicuratore RC dell'autore dell'incidente (quale intervento ergoterapico atto ad evitare le posizioni statiche, sulla base di quanto indicato dal Dr. med. G.________ nella valutazione del 2017) permetteva di giungere ad un'altra conclusione sulla capacità lavorativa.  
 
6.  
 
6.1. Con una censura di ordine formale, da esaminare prioritariamente (DTF 141 V 557 consid. 3), il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito. A suo dire, i primi giudici non avrebbero considerato la tesi ricorsuale che criticava il mancato esame, nel complemento peritale di C.________ del 13 gennaio 2022, della terza limitazione funzionale (evitare le posizioni monotone/statiche), unanimemente indicata dall'Ospedale F.________, dal Dr. med. G.________ e dal Dr. med. H.________ a fondamento di una capacità lavorativa residua dell'80 %. La Corte cantonale si sarebbe semplicemente limitata a citare tale argomentazione senza però approfondirla in seguito, mancando così al proprio obbligo di motivare la propria decisione.  
 
6.2. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende anche il diritto a una decisione motivata. Esso impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 145 III 324 consid. 6.1). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
6.3. La critica del ricorrente è infondata. Il Tribunale cantonale ha infatti debitamente esposto le ragioni per le quali ha reputato concludente il complemento peritale richiesto, avvalorando così la perizia bidisciplinare di C.________ rispetto alle altre refertazioni peritali considerate nella fattispecie. Certo, i giudici ticinesi non si sono chinati esplicitamente sull'argomento in questione. Essi hanno però indicato - perlomeno implicitamente - che una tale circostanza non permetteva di giungere ad una diversa conclusione (cfr. consid. 5.3 in fine; v. consid. 2.6.3 in fine della sentenza cantonale). Ad ogni modo, dai restanti considerandi è possibile concludere che, per essi, un tale aspetto non era rilevante. Non è dunque ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito in ragione di una motivazione insufficiente.  
Diversa è invece la questione di sapere se la motivazione adottata dall'autorità inferiore sia errata. 
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente insiste che, come ritenuto dal Dr. med. G.________ e confermato dal Dr. med. H.________, nonché certificato dall' Ospedale F.________ di V.________, egli soffrirebbe di tre limitazioni funzionali, segnatamente (i) le posizioni statiche / monotone sia in posizione seduta che eretta, (ii) i limiti di carico e di trasporto di pesi superiori ai 15 kg e (iii) i movimenti ripetitivi dell'arto superiore destro. I periti di C.________ non si sarebbero confrontati, come avrebbero dovuto visto la chiara indicazione del Tribunale cantonale nella sua sentenza del 10 maggio 2021, con la limitazione funzionale provocata dalle posizioni monotone/statiche. Nel complemento peritale di C.________ non sarebbe stata spesa una sola parola al riguardo, malgrado secondo gli altri specialisti sarebbe proprio questa limitazione ad avere un'incidenza fondamentale (riducendo la capacità lavorativa all'80 %) nell'esercizio della professione di impiegato di banca attivo nel back office, per la quale il ricorrente sarebbe rimasto per ore seduto al computer ad inserire dati.  
L'opponente sostiene invece che non vi siano elementi oggettivi che giustifichino la limitazione sollevata dal ricorrente. A suo dire, secondo i periti "l'assicurato non manifesta alcuna difficoltà nell'adottare posizioni monotone, sia seduto che in piedi, e pertanto ritengono che sia superfluo tenere conto di tali posizioni durante le valutazioni mediche e peritali". Al riguardo, in unisono con la Corte cantonale, rimprovera al ricorrente di non aver addotto alcun atto medico a supporto di tale argomento. 
 
7.2. La tesi del ricorrente non è priva di pertinenza. Contrariamente a quanto tenta di pretendere l'opponente, nel complemento peritale di C.________ del 13 gennaio 2022 non vi è effettivamente traccia di una discussione in merito alla limitazione funzionale per le posizioni monotone e statiche, mentre questa è descritta sia nella perizia effettuata dall'Ospedale F.________ di V.________, sia dal Dr. med. G.________ nel referto peritale del 14 marzo 2017. Infatti, i periti dell'Ospedale F.________ di V.________ hanno segnatamente rilevato che "Monotone Haltungen wie auch das Heben schwerer Lasten (über 15 kg) lösen überlastungsbedingte Schmerzen im rechten Nacken- und Kopf-Bereich aus", aggiungendo che "Der Versicherte ist aus rheumatologischer Sicht für leichte bis mittelschwere wechselseitige Belastungen aktuell zu 80 % arbeitsfähig. Gewichte über 15 kg und monotone Haltungen sind dabei zu vermeiden". Il Dr. med. G.________, che già aveva concluso il 21 febbraio 2005 che vi fosse una "contrattura permanente del trapezio destro che diventa ingravescente ed aumenta di intensità nelle stazioni statiche prolungate (vedasi in piedi a lungo o seduto a lungo) ", si è confermato nel suo referto peritale del 14 marzo 2017 specificando che "Il paziente deve evitare le posizioni statiche (seduta od eretta) per cui eventuale lavoro in ufficio potrebbe entrare in conto con presupposti di sostegni ergonomici ossia con un tavolo elettrico da alzare ed abbassare in modo che la persona cambi la posizione da seduta ad eretta che permette di cambiare l'atteggiamento della colonna vertebrale sia dei quattro arti (nello specifico l'arto superiore destro) : con questo accorgimento il paziente potrebbe lavorare per una durata di 6 ore - 6 ore e mezza al giorno".  
Anche tenendo conto del fatto che, nel complemento peritale del 13 gennaio 2022, i periti di C.________ hanno sì consacrato all'incirca due pagine per confrontarsi con le valutazioni contrarie degli altri specialisti, non può essere tralasciato che nel sollevare le criticità dei referti contrari è stata costantemente omessa la limitazione funzionale relativa alle posizioni monotone e statiche. Questo aspetto racchiude in sé una differenza rilevante tra le perizie discordanti, la cui valutazione, da parte dei giudici cantonali, era già sfociata nella necessità di esperire il predetto complemento peritale (v. consid. 4.2 supra). In un tale contesto e in assenza di delucidazioni al riguardo, incombe constatare che quest'ultimo disattende i requisiti giurisprudenziali applicabili e non poteva pertanto costituire la base del giudizio pronunciato.  
 
7.3. Ora, non compete al giudice determinare se un aspetto di natura medica, come la limitazione funzionale relativa alle posizioni monotone e statiche accertata da specialisti in materia, sia atto a fondare o meno una riduzione della capacità lavorativa nel caso concreto. Si rivela pertanto inevitabile rinviare la causa alla Corte cantonale per nuova decisione dopo aver fatto esperire una perizia giudiziaria che si esprima sulla capacità lavorativa del ricorrente, nella quale, per opportunità, sarà necessario rivalutare la documentazione medica pertinente, in particolare i referti peritali di C.________ (compresi i relativi complementi), degli specialisti dell'Ospedale F.________ e del Dr. med. G.________. La perizia dovrà inoltre prendere segnatamente posizione sulla rilevanza della limitazione funzionale relativa alle posizioni monotone e statiche nel definire la capacità lavorativa del ricorrente.  
 
8.  
Visto quanto precede, non è necessario chinarsi ulteriormente sulle restanti considerazioni espresse nella sentenza avversata, ad ogni modo contestate dal ricorrente. Esse passano in secondo piano e possono, per il momento, rimanere indiscusse. 
 
9.  
Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione. Il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1 con riferimento). Le spese giudiziarie saranno quindi poste a carico dell'assicuratore opponente, che agisce in causa a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 66 cpv. 4 a contrario). Esso rifonderà inoltre al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 25 aprile 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi