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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_61/2022  
 
 
Sentenza del 31 gennaio 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decisione di stralcio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.403). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Dopo un iter che non occorre qui rievocare il 15 settembre 2021 il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli poiché diventato privo d'oggetto il gravame inoltrato il 15 giugno 2021 da A.________ e dalla moglie B.________ contro una precedente decisione del 18 maggio 2021 del suo servizio dei ricorsi che, a sua volta, stralciava dai ruoli l'impugnativa esperita da A.________ contro una decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative. 
 
B.  
Contro la risoluzione governativa del 15 settembre 2021 A.________ e B.________ si sono rivolti il 27 settembre 2021 al Consiglio di Stato, il quale ha trasmesso il loro scritto (poi completato il 22 ottobre successivo dagli interessati) per competenza al Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza del 2 dicembre 2021 il Giudice delegato della Corte cantonale - prescindendo dal chiedere il consenso dell'avv. Pascal Cattaneo, curatore di rappresentanza ex art. 394 CC di A.________, il ricorso dovendo comunque essere esaminato nel merito nei confronti di B.________ - ha respinto l'impugnativa. 
 
C.  
Il 17 gennaio 2022 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro quest'ultimo giudizio di cui chiede l'annullamento, oltre a formulare numerose altre richieste e conclusioni che esulano tuttavia dall'oggetto del litigio. 
 
D.  
Invitato dal Tribunale federale a determinarsi sul ricorso sopramenzionato il curatore di A.________ ha dichiarato, con scritto del 24 gennaio 2022, di non ratificarlo e ne ha domandato quindi lo stralcio, con rinuncia a spese e ripetibili. 
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (vedasi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022).  
 
2.2. Con lettera del 24 gennaio 2022 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Ora la capacità processuale ( Prozessfähigkeit; capacité d'ester en justice), ossia, per quanto qui d'interesse, la facoltà di inoltrare un ricorso al Tribunale federale e quindi di condurre personalmente la propria causa spetta a chi ha l'esercizio dei diritti civili ( Handlungsfähigkeit; exercice des droits civils; art. 13 CC; DTF 132 I 1 consid. 3.1). Chi invece non ha l'esercizio dei medesimi deve agire per mezzo del suo rappresentante (art. 19 cpv. 1 CC), salvo eccezioni (cfr. 19c CC) che qui non ricorrono (sentenza 2C_817/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4). Come appena accennato il curatore del qui ricorrente - che deve rappresentarlo in ambito giudiziario - non ha dato il suo consenso al gravame. Quest'ultimo si rivela quindi manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
3.  
Come domandato dal curatore, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 gennaio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud