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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1236/2023  
 
 
Sentenza del 22 aprile 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
van de Graaf, von Felten, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione grave qualificata alle norme della circolazione; arbitrio, diritto di essere sentito, lex mitior, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2023.215). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 19 aprile 2020 alle ore 14.55 A.________, mentre circolava alla guida della sua vettura sulla strada cantonale via xxx in direzione di Y.________ dove vige un limite di velocità di 80 km/h, è incorso in un controllo della velocità che ha rilevato una velocità di 152 km/h, già dedotto il margine di tolleranza. 
 
B.  
Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr e lo ha condannato a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, nonché a una multa. 
Accogliendo il ricorso in materia penale inoltrato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, con sentenza 6B_83/2022 dell'8 agosto 2023 il Tribunale federale ha annullato il giudizio della CARP e rinviato la causa all'autorità cantonale per nuova decisione sulla colpevolezza e sulla pena. In breve questo Tribunale ha ritenuto che, negando la realizzazione dell'aspetto soggettivo della grave infrazione qualificata alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 3 LCStr e condannando di conseguenza A.________ per il reato di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr, la CARP avesse ecceduto il proprio margine di manovra. 
 
C.  
Statuendo in seguito al rinvio deciso dal Tribunale federale, con sentenza del 29 settembre 2023 la CARP ha dichiarato A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 3 LCStr e gli ha inflitto una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 
 
D.  
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuova decisione sulla pena, tenuto conto delle circostanze attenuanti e delle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° ottobre 2023. 
Senza formulare conclusioni sul ricorso, la CARP e il Ministero pubblico osservano che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è incensurato, essendo già stato condannato con decreto d'accusa del 17 marzo 2014 per infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr. A.________ ha replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui la sentenza impugnata sarebbe stata emanata senza che egli né il suo patrocinatore potessero esprimersi. 
 
2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e sancito dagli art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP, conferisce all'interessato in particolare il diritto di esprimersi sulla causa prima che sia presa una decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 144 I 11 consid. 5.3). Secondo la giurisprudenza, prima di pronunciarsi in seguito a una sentenza di rinvio del Tribunale federale, l'autorità cantonale deve accordare il diritto di essere sentito agli interessati, ciò che di regola implica che conceda alle parti un'ulteriore occasione per esprimersi. È possibile derogare a questo principio solo ove l'autorità cantonale non disponga di alcuna latitudine di giudizio. Il diritto di esprimersi dopo il rinvio pronunciato dal Tribunale federale dipende pertanto dalla natura delle questioni che occorre ancora dirimere (DTF 119 Ia 136 consid. 2e).  
Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Qualora non sia possibile ravvisare quale influsso la violazione del diritto di essere sentito abbia avuto sul procedimento, non si giustifica di annullare la decisione impugnata (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). 
 
2.2. In seguito al rinvio deciso da questo Tribunale, la CARP era chiamata a pronunciare la condanna dell'insorgente per titolo di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr e a commisurare la pena. Poiché nell'ambito della commisurazione della pena l'autorità cantonale dispone di un vasto margine di apprezzamento, la CARP avrebbe dovuto offrire al ricorrente la possibilità di esprimersi nuovamente (v. DTF 119 Ia 136 consid. 2e). Dalla sentenza impugnata non si evince se ciò sia stato il caso. Ma anche qualora l'insorgente non sia stato invitato a esprimersi, come lamentato nel gravame, non si giustificherebbe di rinviare ancora una volta la causa all'autorità cantonale. Il ricorrente infatti non illustra in che misura la violazione del suo diritto di essere sentito gli avrebbe arrecato pregiudizio, né ciò è concretamente ravvisabile, tenuto conto che la CARP gli ha inflitto la pena minima comminata per il reato in questione. In simili circostanze, l'insorgente difetta di un interesse giuridicamente protetto a sollevare tale censura (v. sentenza 6B_1366/2016 del 6 giugno 2017 consid. 1.3).  
 
3.  
Invocando il divieto dell'arbitrio e il principio della lex mitior, il ricorrente si duole della pena comminatagli con una sentenza emanata a soli due giorni dall'entrata in vigore, il 1° ottobre 2023, dell'art. 90 cpv. 3 bise 3 ter LCStr e notificatagli posteriormente, ovvero il 10 ottobre 2023. Per l'insorgente sarebbe inaccettabile e scioccante e quindi arbitrario notificare una sentenza 10 giorni dopo l'entrata in vigore di una nuova legge, "datandola di 2 giorni prima della modifica". Si duole dell'"assenza totale di valutazione del caso", segnatamente della mancata presa in considerazione della sua incensuratezza. Partendo dall'idea che il principio della lex mitior si applichi anche dinanzi al Tribunale federale, egli evidenzia come, in virtù dei nuovi cpv. 3bis e 3ter dell'art. 90 LCStr, la sua pena dovrebbe essere inferiore al minimo legale di cui all'art. 90 cpv. 3 LCStr.  
 
3.1. Va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sembra supporre l'insorgente, il Tribunale federale non esamina se il diritto entrato in vigore dopo l'emanazione della sentenza cantonale impugnata sia più favorevole. Nell'ambito del ricorso in materia penale, esso verifica unicamente se l'autorità precedente abbia applicato correttamente il diritto in vigore al momento in cui questa ha statuito (DTF 145 IV 137 consid. 2.6 segg.).  
 
3.2. Ciò posto, la CARP si è pronunciata il 29 settembre 2023, prima dell'entrata in vigore dei cpv. 3 bise 3 ter dell'art. 90 LCStr. Nella misura in cui la causa era matura per il giudizio, ciò che il ricorrente non contesta, non vi erano ragioni per procrastinare ulteriormente la decisione e in tal senso non si scorge alcun tipo di arbitrio. Rilevasi peraltro che l'autorità precedente ha tenuto conto solo di elementi attenuanti la colpa del ricorrente e gli ha inflitto la pena minima prevista dall'art. 90 cpv. 3 LCStr per la grave infrazione qualificata alle norme della circolazione, sospendendola condizionalmente per un periodo di prova della durata minima legale (art. 44 cpv. 1 CP applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 102 n. 1 LCStr).  
 
3.3. Ma quand'anche la CARP avesse aspettato l'entrata in vigore dell'art. 90 cpv. 3 bise 3 ter LCStr per emanare la sentenza, il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare di una pena più clemente.  
La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione è punita con una pena detentiva da uno a quattro anni (art. 90 cpv. 3 LCStr). In virtù dell'art. 90 cpv. 3 bis LCStr, in caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. Mentre, a norma dell'art. 90 cpv. 3 ter LCStr, in caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.  
L'insorgente non pretende potersi avvalere di una circostanza attenuante di cui all'art. 48 CP, di modo che un'eventuale applicazione dell'art. 90 cpv. 3 bis LCStr è d'acchito esclusa. Egli adduce unicamente l'incensuratezza. Sennonché, come obiettato sia dal Ministero pubblico sia dalla CARP e come si evince dall'estratto del casellario giudiziale agli atti, il ricorrente non risulta incensurato, essendo stato condannato con decreto d'accusa del 17 marzo 2014 per infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, ciò che esclude anche l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3 ter LCStr. Invano, nella sua replica, l'insorgente tenta di relativizzare tale suo precedente, pretendendo di essere incorso in "un radar trappola", rispettivamente che il reato in questione risalirebbe a quasi 10 anni or sono o ancora che il periodo di prova connesso alla sospensione condizionale della pena allora pronunciata sarebbe scaduto già nell'aprile 2017. Il tenore dell'art. 90 cpv. 3 ter LCStr è chiaro: nei dieci anni precedenti l'atto, l'autore non deve aver subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. La precedente condanna del ricorrente per grave infrazione alle norme della circolazione, ossia per un delitto commesso nella circolazione stradale (art. 10 cpv. 3 CP), risale al 2014, mentre l'atto oggetto del presente procedimento, ossia la grave inosservanza del limite di velocità, risale al 2020, e quindi a meno di 10 anni dopo. Appare dunque manifesta la mancata realizzazione di uno dei presupposti per applicare l'art. 90 cpv. 3 ter LCStr.  
 
4.  
Ne segue che il ricorso, per quanto ammissibile, è infondato e dev'essere respinto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 aprile 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy