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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_922/2014  
   
   
 
 
Decreto del 6 ottobre 2014 
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Mathys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________Inc., 
2. B.________Inc., 
3.  Titolare relazione www,  
4.  Titolare relazione xxx,  
5. Titolare realzione  yyy,  
6.  Titolare relazione zzz,  
7.  C.________Familienstiftung,  
8. D.________Inc., 
9. E.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. F.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
3. G.________, 
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, 
4. H.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Assegnamento dei risarcimenti compensatori; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con ricorso in materia penale B.________Inc., C.________Familienstiftung, D.________Inc. e E.________ unico beneficiario di tali strutture societarie, nonché A.________Inc. e i titolari delle relazioni www, yyy, xxx e zzz hanno impugnato "a titolo cautelativo" la sentenza emanata il 18 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP); 
che, dopo aver ottenuto la rettifica del dispositivo del giudizio della CARP, con scritto del 1° ottobre 2014 intitolato "ritiro del ricorso in materia penale", gli insorgenti hanno chiesto al Tribunale federale lo stralcio dai ruoli del loro gravame, in quanto divenuto privo di oggetto, prescindendo dal prelevare spese e tasse di giustizia; 
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto o ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; 
che non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti, in quanto non sono incorsi in spese per la sede federale (art. 68 LTF), e nemmeno ai ricorrenti, non avendole postulate nell'atto di ritiro dell'impugnativa ed essendo il gravame (seppur comprensibilmente introdotto per cautelarsi) sin dal principio destinato a diventare senza oggetto, atteso che il dispositivo impugnato risultava da una svista manifesta; 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 ottobre 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy