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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_92/2023  
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
B.________ SA, 
Comune di X.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________. 
 
Oggetto 
modo di realizzazione dell'interessenza in una comunione ereditaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 gennaio 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.115). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nel quadro delle esecuzioni promosse, segnatamente, dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dal Comune di X.________ e dalla B.________ SA nei confronti di A.________, con sentenza 13 gennaio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un'istanza 22 settembre 2022 dell'Ufficio di esecuzione di Locarno nel senso che ha ordinato la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell'interessenza di 1/6 spettante all'escusso nella comunione ereditaria del padre fu I.________ (comunione composta anche di C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ e H.________; v. art. 132 cpv. 1 LEF, nonché art. 10 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [ODiC; RS 281.41]). 
 
2.  
Mediante ricorso datato 22 gennaio 2023 (spedito il 27 gennaio 2023) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. Nel gravame all'esame, il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che l'autorità cantonale gli avrebbe tramesso soltanto le pagine dispari della sentenza impugnata, che quindi a suo dire " non ha alcuna validità nei suoi aspetti ".  
Tale questione non può tuttavia essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale, ma soltanto di una richiesta all'autorità precedente al fine di ottenere un esemplare completo della sentenza (v. sentenza 5A_133/2018 del 19 febbraio 2018 consid. 2). 
 
3.2. Il ricorrente chiede poi di richiamare l'incarto completo (al quale egli asseritamente non avrebbe avuto accesso), di " ponderare nel limite del possibile l'eccessivo formalismo " e di avere " un giusto e equo processo nel rispetto delle regole in materia ".  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Attraverso le sue generiche e laconiche richieste, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, in particolare con la scelta dell'autorità di vigilanza di mettere all'asta la sua quota di comunione pignorata (invece di sciogliere la comunione con consecutiva liquidazione del patrimonio comune; v. art. 10 cpv. 2 e 3 ODiC). Il rimedio non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e tantomeno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF per la pretesa violazione di diritti costituzionali. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
Date le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ciò che rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 10 febbraio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini