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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_394/2023  
 
 
Sentenza del 19 settembre 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Max Bleuler, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2023 dalla Giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo (52.2023.219). 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 3 maggio 2023 (n. 2183) il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione del 16 dicembre 2002 con la quale la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato; 
che l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; 
che con giudizio del 10 luglio 2023 la Giudice delegata, accertato il mancato versamento dell'anticipo richiesto, ha dichiarato irricevibile il ricorso; 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di accoglierlo e di invitare "l'Ufficio inferiore" a impartire alla ricorrente, anche in futuro, un termine di almeno trenta giorni per il pagamento degli anticipi, inviando in seguito due solleciti prima di statuire; 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso; 
che il 16 agosto 2023 la ricorrente ha prodotto un supplemento al gravame; 
che con riferimento alle richieste del Tribunale federale di fornire un anticipo delle spese e una procura firmata dalla ricorrente, con scritto del 7 settembre 2023 il suo legale ha dichiarato di ritirare il ricorso; 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che giova rilevare che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), ritenuto che la ricorrente, la quale neppure ha chiesto una proroga per il versamento dell'anticipo, non si confronta del tutto con la decisione impugnata, della quale nemmeno chiede l'annullamento; 
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 settembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri