Regesto
Art. 163 cpv. 2 e art. 164 CC .
1. Ove sia modificata la ripartizione dei compiti tra i coniugi, in particolare, in caso di sospensione della vita in comune, di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un'attività lucrativa o che l'aveva esercita solo in misura limitata, può vedersi obbligato ad assumere l'esercizio di tale attività o di estenderla (consid. 3).
2. Presupposti legali di una congrua indennità ai sensi dell'art. 164 CC (consid. 4).