Regesto
Cittadinanza della donna coniugata; art. 161 CC e art. 8b tit.fin. CC.
L'art. 161 CC e l'art. 8b tit.fin. CC non si riferiscono soltanto alle cittadinanze che la donna possedeva prima del suo primo matrimonio, ma anche a quelle che essa ha acquistato per naturalizzazione quale vedova o divorziata. La donna può persino conservare una cittadinanza cantonale e comunale acquistata mediante naturalizzazione durante un matrimonio precedente, ove al momento delle nuove nozze non possieda la cittadinanza che aveva da nubile.