Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_394/2023  
 
 
Sentenza del 21 giugno 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione,  
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Centro ala Monda 8, 6528 Camorino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tassa di collaudo di un veicolo a motore, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 12 maggio 2023 (80.2022.236). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con sentenza del 12 maggio 2023, la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso di A.________ in relazione alla tassa di collaudo di un veicolo a motore posta a suo carico.  
 
1.2. Il 12 giugno successivo, A.________ ha impugnato questo giudizio con ricorso al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento con rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuova decisione. Per il caso in cui il ricorso fosse stato considerato lacunoso o poco comprensibile, ha inoltre domandato la nomina di un avvocato d'ufficio. In considerazione della sua situazione finanziaria, ha infine chiesto di essere esentata dal pagamento di eventuali spese giudiziarie.  
 
2.  
 
2.1. Basandosi sul diritto cantonale (legge ticinese del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e relativo regolamento), l'istanza inferiore ha concluso che la decisione del 17 agosto 2022 della Sezione della circolazione andasse confermata.  
Anche la possibilità di impugnazione del suo giudizio davanti al Tribunale federale è di conseguenza circoscritta all'eventuale applicazione incostituzionale delle norme di diritto cantonale o alla violazione di diritti di parte di rango costituzionale (133 III 462 consid. 2.3). 
 
2.2. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, ed indicare perché violerebbe il diritto; esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3).  
Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito ledendo il diritto giusta l'art. 95 LTF o il divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 140 III 115 consid. 2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
2.3. Violando l'art. 42 cpv. 2 LTF, l'impugnativa si confronta tuttavia con il giudizio impugnato solo in modo molto sommario.  
 
Nella misura in cui si riferisce all'applicazione del diritto cantonale, ai diritti di parte o all'accertamento dei fatti, essa non rispetta nemmeno l'art. 106 cpv. 2 LTF, che chiede di esprimersi precisamente. 
 
2.4. Privo di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso è pertanto inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Dato che al momento in cui il Tribunale federale ha ricevuto l'impugnativa (15 giugno 2023) il termine perentorio di 30 giorni per ricorrere era trascorso (art. 47 cpv. 1 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), è a priori esclusa anche la nomina di un avvocato d'ufficio per rimediare ai difetti riscontrati (sentenza 9C_604/2021 del 20 dicembre 2021).  
Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), di modo che la richiesta di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 21 giugno 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli