Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_359/2021
Sentenza del 15 luglio 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
C.________ AG,
patrocinata dall'avv. Patrick Fini,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2021
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2020.160).
Considerando:
che dopo una prima decisione di sfratto del 14 gennaio 2020 per mora nel pagamento delle pigioni, la locatrice C.________ AG ha concluso un accordo transattivo con i conduttori A.A.________ e B.A.________ in cui il rapporto di locazione veniva protratto un'unica e definiva volta fino al 31 ottobre 2020;
che con decisione 2 dicembre 2020, in accoglimento dell'istanza 2 novembre 2020 presentata dalla C.________ AG, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato a A.A.________ e B.A.________ di riconsegnare l'appartamento locato entro l'11 gennaio 2021 e a pagare all'istante fr. 3'615.-- mensili a partire dal 1° novembre 2020 fino alla liberazione dei locali;
che con sentenza 8 giugno 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dai conduttori;
che quest'ultimi, illustra la Corte cantonale, non hanno spiegato perché la decisione di primo grado sarebbe errata, ma si sono limitati ad esprimere considerazioni di carattere generico e hanno descritto i loro - gravi - problemi di salute;
che con ricorso del 7 luglio 2021, firmato unicamente da A.A.________, i conduttori chiedono di poter restare nell'appartamento in ragione del loro stato di salute e di considerare la richiesta di aumento dell'acconto per le spese accessorie come un rinnovo tacito del contratto;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, poiché i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione del diritto riferita alla sentenza di appello, ma si limitano in sostanza a ribadire i loro problemi di salute, a dolersi del comportamento della locatrice e ad affermare di avere pagato quanto loro richiesto;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze invitare B.A.________ a sanare il vizio dell'omessa firma del ricorso (art. 42 cpv. 5 LTF) costituirebbe un inutile formalismo, ma si giustifica porre le spese giudiziarie - da addossare alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF) - unicamente a carico del firmatario del ricorso;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente A.A.________.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 luglio 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti