Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_452/2020
Sentenza del 19 agosto 2020
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2020 (31.2020.2).
Visto:
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2019, con cui la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa) ha domandato a A.________ il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 28'577.65 dovuti per i contributi paritetici non soluti durante il 2014 da B.________ SA in liquidazione,
il giudizio del 9 giugno 2020, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione impugnata,
il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale inoltrati da A.________ al Tribunale federale il 9 luglio 2020 (timbro postale),
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
che il ricorso in materia di diritto pubblico contro i giudizi cantonali relativi a controversie ai sensi dell'art. 52 LAVS è possibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. ugualmente DTF 137 V 51 consid. 4.3 pag. 56) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), che spetta al ricorrente spiegare (art. 42 cpv. 2 LTF),
che nel caso concreto questi presupposti non sono realizzati, considerato che il valore litigioso di fr. 28'577.65 non raggiunge la soglia minima necessaria e che il ricorrente nemmeno dimostra l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale,
che il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è motivato, in quanto il ricorrente si limita a invocare un apprezzamento arbitrario dei mezzi di prova e una violazione delle garanzie procedurali (sulle esigenze di motivazione v. art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 117 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, rispettivamente art. 117 LTF, i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili,
che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente,
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale sono inammissibili.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, a C.________, Copenhagen, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 agosto 2020
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi